Decreto Legge – direttiva n. 853/2017 del 14 settembre 2018


L’ 8 Settembre 2018, nella Gazzetta Ufficiale n.209  è stato pubblicato il testo della Direttiva Europea 853/2017 riguardante le modifiche apportate alla regolamentazione di tutto quanto concerne le armi nel nostro Paese. Alcuni  aspetti dubbi di questo testo sarebbero stati (si usa il condizionale per la personale convinzione che così non sia stato) opportunamente chiariti dal Ministero dell’interno con la circolare 557/SPAS/U/012678/10900(27)9, recentemente diramata.

Elenchiamo,in linee generali, le principali novità:

 LE NUOVE CATEGORIE DI ARMI

La maggiore novità contemplata nella circolare riguarda l’individuazione di nuove categorie di armi:

  • La Categoria B9 è costituita dalle armi lunghe a canna rigata semiautomatiche somiglianti a un arma automatica,  di cui il Ministero ne ha ribadito la non utilizzabilità nell’ esercizio venatorio e le stesse vanno denunziate nel novero delle armi sportive qualora siano così classificate dal Banco Nazionale di Prova oppure tra le armi comuni anche se utilizzanti munizionamento approvato per le armi ad uso venatorio (lunghezza del bossolo superiore ai 40 mm e calibro superiore al 5,56). Questa nuova categoria sostituisce la precedente categoria B7 che non esiste più.
  • La Categoria A6 nella quale rientrano tutte le armi demilitarizzate (cioè le armi militari originariamente automatiche cioè che potevano sparare a raffica trasformate in armi semiautomatiche).
  • La Categoria A7 che comprende tutte le armi semiautomatiche a percussione centrale che utilizzano caricatori o anche serbatoi in grado di contenere più di 10 colpi per le armi lunghe e più di 20 colpi per le pistole.
  • La Categoria A8 comprende invece tutte le armi lunghe semiautomatiche le quali possono essere ridotte a una lunghezza totale inferiore ai 60 cm senza alcuna alterazione, ovvero tramite un calcio pieghevole o telescopico o anche tramite un calcio rimovibile senza l’ausilio di particolari attrezzi.
  • La Categoria A9 comprende :“qualsiasi arma da fuoco che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica”.
  • Le “armi camuffate” ovvero quelle realizzate sotto forma di altri oggetti (penne-pistola; pistola-telefonino etc) sono assimilate alle ARMI TIPO GUERRA quindi sanzionabili secondo quella categoria.

Attenzione, le armi di categoria “A” secondo i dettami della categoria europea “A” (armi da fuoco vietate) in Italia non comprende  esclusivamente  le sole ARMI DA GUERRA ma anche le ARMI COMUNI come appunto quelle di categoria A6-A7-A8-A9 pertanto il regime sanzionatorio delle armi appartenenti a queste suindicate categorie  sarà quello delle ARMI COMUNI DA SPARO

La circolare stabilisce altresì che per poter detenere le armi di cui alla categoria A6 ed  A7 o anche per detenere caricatori superiori alla norma (più di 10 e 20 colpi) sia necessario essere TIRATORI SPORTIVI ISCRITTI A FEDERAZIONI SPORTIVE DI TIRO RICONOSCIUTE DAL CONI, NONCHÉ GLI ISCRITTI ALLE FEDERAZIONI DI ALTRI PAESI UE, AGLI ISCRITTI ALLE SEZIONI DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE, AGLI APPARTENENTI  ALLE ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE DI TIRO A SEGNO AFFILIATE AL CONI.

Ne consegue che sono obbligati alle iscrizioni nelle organizzazioni succitate  tutti coloro che abbiano acquistato un arma rientrante  nelle suindicate categorie dopo il 13 giugno 2017, ovvero dall’entrata in vigore della Direttiva Europea e non dal 14 settembre 2018.

Il termine per tali regolarizzazioni è stato fissato al 31 dicembre 2018.

Non ottemperando a tali indicazioni il detentore dovrà cedere le armi detenute.

Saranno esentati dagli obblighi di cui sopra i soli detentori delle armi, adesso in categoria A6 e A7 oppure dei soli caricatori maggiorati tutti coloro che abbiano acquistati tali armi o caricatori prima del 13 giugno 2017.

Relativamente alle armi della Categoria A8, tutti coloro  che le hanno acquistato dopo il 13 giugno 2017, dovranno versarle per la rottamazione oppure cederle a musei o a coloro che sono in possesso della licenza di fabbricazione di armi da guerra 2017 massimo entro il 31 dicembre 2018. Soltanto coloro che hanno acquisito tali armi prima del 13 giugno 2017 potranno continuare a detenerle ma non potranno cederle ad organi diversi da quelli citati in precedenza oppure trasferirle  agli eredi per causa di morte.

Non è certo semplice, secondo il dettato generico della circolare,  individuare con certezza le armi appartenenti alla categoria A8 sulla scorta di una semplice misurazione metrica magari eseguita dal singolo detentore e la cosa che trasmette ansia è, che, tali armi andrebbero regolarizzate in un tempo abbastanza breve (31 dicembre 2018).

 CARICATORI

Per quanto riguarda i caricatori la buona notizia per gli appassionati è data dall’ aumento dei limiti della loro capacità:  cioè a  20 colpi per le armi corte non sportive (dai 15 precedenti) e 10 colpi per le armi lunghe non sportive (dai 5 precedenti) restando inteso chei caricatori in  tali limiti non costituendo  “parte d’arma”  non vanno denunciati diversamente dai caricatori di capacità superiore che, pur restando esclusi dalla definizione di “parte d’arma” vanno invece denunciati.

 

PORTI D’ARMA

Per i Porti d’arma da caccia e tiro a volo la durata passa da 6 anni a 5 anni ad esclusione di quelli rilasciati prima del 13 settembre 2018. Tale periodicità si applicherà anche alla presentazione della certificazione medica per i semplici detentori di armi che non hanno alcun altro titolo.

 

CERTIFICATI MEDICI

Per quanto riguarda i certificati medici viene meno quanto in precedenza stabilito dal Ministero cioè che la validità dei certificati emessi dai medici militari o della Polizia di Stato dovesse sottostare all’obbligatorietà che tali certificati dovessero essere rilasciati esclusivamente all’interno delle loro strutture (di norma escluse ai privati cittadini e solo appannaggio dei militari, dei poliziotti in servizio e loro parenti).

Inoltre in questo nuovo DL è fatta una distinzione tra i certificati medici richiesti per la sola detenzione di armi e quelli diversamente necessaria ai rilasci e/o rinnovi di porti d’arma.

Per quanto riguarda le certificazioni per i soli detentori il DL recita: “rilasciati dal settore medico-legale  delle ASL o da un medico militare, della polizia di Stato o del Corpo dei Vigli del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”. Per quanto riguarda i certificati finalizzati ai rilasci e/o rinnovi di porti d’arma lo stesso DL recita: “Ferma restando la normativa vigente relativa ai requisiti psicofisici necessari per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione al porto  di armi, l’accertamento dei medesimi requisiti, è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle ASL o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della polizia di Stato, dei Vigli del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio”. In buona sostanza, tornano ad essere accettate le certificazioni dei medici militari al di fuori delle loro strutture di appartenenza seppur in servizio permanente e in attività di servizio, cosa che pare non necessaria per le certificazioni di mera detenzione.

 

LICENZE DI COLLEZIONE ARMI COMUNI

Per i titolari di licenze di collezioni di armi comuni, questo DL prevede la possibilità, di poter trasportare in poligono le armi in essa inserite per una prova a fuoco. Nella fattispecie l’art. 5 del decreto recita: il titolare di licenza di collezione, in possesso della capacità di cui all’ art.8, può trasportare le armi presso Poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi. Ai fini del presente comma, la prova di funzionamento può essere effettuata per ciascuna arma  con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l’effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro 24 ore dall’acquisto”. La regolamentazione pratica della possibilità prevista dalla Circolare in punto richiesta di permesso di trasporto e comprova dell’utilizzo delle munizioni resta comunque farraginosa.

 

LIMITI ACQUISTO MUNIZIONI

La facoltà che avevano Questori e Prefetti di stabilire un numero massimo di munizioni da acquistare nel periodo di validità annuale di ciascun porto d’arma  venne alla luce col Decreto “antimafia” del 8 giugno 1992 n. 306 convertito in legge il 7 agosto 1992 col n.356. Si ricorda che l’applicazione di questa normativa era subordinata alla pubblicazione di un regolamento attuativo che non fu mai emesso. Nel prosieguo il Ministero dell’Interno aveva diramato una circolare  diretta ai Questori e ai Prefetti che avvalorava la loro possibilità di applicare limiti di acquisto delle munizioni nell’arco di validità dei titoli nel caso di eventi eccezionali di ordine e sicurezza pubblica legati a singole realtà territoriali.

Quanto contenuto nell’art. 7 del recente DL recita: ”nel permesso di porto d’armi e nel nulla osta all’acquisto di cui all’ art. 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 18 giugno 1931 n. 773, è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l’acquisto nel periodo di validità del titolo. La misura ha durata annuale ed è rinnovabile.Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell’Unione Italiana Tiro a Segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni”.

E’ intuitivo che, la facoltà che, in precedenza, avevano Questori e Prefetti di apporre limiti all’acquisto di munizioni sui porti d’arma poteva essere diversificata e facoltativa sulla base di esigenze territoriali e di ordine pubblico, adesso, con la nuova normativa diventerebbe un obbligo costante indipendentemente da criticità legate ai singoli territori di competenza.

 

MARCHI E TRACCIABILITA’

L’art. 5 della nuova direttiva recita quanto segue: “Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, senza ritardo, a cura del Fabbricante, dell’assemblatore o dell’importatore una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l’assemblaggio o l’importazione. Tale marchiatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell’assemblatore, il Paese  o il luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l’anno di fabbricazione o assemblaggio, qualora lo stesso non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello, deve essere impressa sul telaio o sul fusto o su altra parte dell’arma, di cui all’ art. 1 bis, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 527. Può altresì essere apposto il marchio del produttore. Nel caso in cui una parte dell’arma sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura in conformità del presente articolo, essa è contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale. Un numero progressivo deve, altresì., essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell’arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi.  A cura del Banco Nazionale di Prova deve essere apposta la sigla della Repubblica Italiana e l’indicazione dell’anno in cui è avvenuta l’introduzione dell’arma nel territorio nazionale, salvo che l’indicazione dello Stato membro dell’Unione Europea importatore e l’anno di importazione siano già stati apposti  dal medesimo Stato membro dell’Unione Europea. Nei trasferimenti di armi da fuoco o delle loro parti delle scorte governative a usi permanentemente civili, le armi sono provviste della marcatura unica, ai sensi del presente comma, che consente di identificare l’ente che effettua il trasferimento”.

 

Nell’ambito della nuova direttiva vi sono ancora molteplici nuove regole riguardanti la figura dell’ intermediario, dei contratti a distanza di compravendita di armi, circa la rottamazione e così via che non abbiamo elencato lasciando spazio a quelle che ci sono sembrate le notizie più importanti