ARMI LUNGHE CLASSIFICATE B7


QUANTO CONCERNE LA CLASSIFICAZIONE  B7  contenuta in questo capitolo, TALE CLASSIFICAZIONE E’ STATA CORRETTA DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2017/853 CON DL 104/18 DEL 14/09/2018

Legge 17 aprile 2015 n. 43 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale. Pubblicata sulla G.U. nr. 91 del 20 aprile 2015; entrata in vigore il 21-4-2015

Comma 3-decies. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
2bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l’attività venatoria non è consentita con l’uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l’uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert”.
Vuol dire   che non si può andare a caccia con armi semiautomatiche che hanno l’aspetto di un’arma automatica  (Cat. B7 Dir. Europea) o con armi Flobert di calibro non superiore a 6 mm.

Comma 3-undecies. Alle armi escluse dall’uso venatorio ai sensi dell’articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all’articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni»

Alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti».

 PERTANTO:

Alle armi escluse dall’uso venatorio ai sensi dell’articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del presente articolo – QUINDI TUTTE LE ARMI CLASSIFICATE B7, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 21-4-2015, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. QUINDI RESTANDO AD USO VENATORIO I LIMITI DI DETENZIONE RESTANO INVARIATI

In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all’articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni» QUINDI DIVENTANO ARMI COMUNI DETENIBILI NEL NUMERO DI 3;


Alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti».
Vuol dire che chi detiene queste armi semiautomatiche similguerra o queste armi Flobert come armi da caccia, le continua a detenere come armi da caccia, anche se da subito non le può più usare; ma se le vende esse diventano armi non da caccia e quindi per l’acquirente “fanno numero”  ai fini della licenza di collezione.