ARMI – CATEGORIE APPLICATE DAL BNP – DIRETTIVA EUROPEA 91/477


TALE CAPITOLO E’  STATO IN PARTE MODIFICATO DALLA DIRETTIVA 2017/853 I CUI AL DL 104/18 DEL 14/09/2018

DIRETTIVA  EUROPEA  91/477

E’ con l’articolo 12  della Legge 7 agosto 2012, n. 135 che è formalizzata l’attività di riconoscimento da parte del Banco Nazionale, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, e la corrispondenza alla categoria di cui alla normativa europea.
Questo nuovo metodo di riconoscimento quale arma comune, subentra a seguito dell’abolizione del Catalogo Nazionale per le Armi Comuni.

 

CATEGORIA A – Armi da fuoco proibite

  1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo
    2. Le armi da fuoco automatiche
    3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto
    4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni
    5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.

CATEGORIA B – Armi da fuoco soggette ad autorizzazione

  1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione
    2. le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale
    3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare di lunghezza totale inferiore a 28 cm
    4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce
    5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato ►C1 o per le quali non ◄ si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce
    6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm
    7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica

  

CATEGORIA C – Armi da fuoco soggette a dichiarazione

  1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6.
    2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.
    3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B punti 4-7.
    4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.

  

CATEGORIA D – Altre armi da fuoco

Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.